STATUTO – REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE“ASSOCIAZIONE BERGAMASCA STOMIZZATI - ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO”TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALIART. 1 – Costituzione, durata e sedeÈcostituital’Associazionedenominata“ASSOCIAZIONEBERGAMASCASTOMIZZATI-OrganizzazionedivolontariatooOdV”,di seguito denominata semplicemente Associazione.L’Associazione utilizza quale acronimo “A.B.S. - OdV”.L’Associazioneutilizzerànegliatti,nellacorrispondenzaenellecomunicazionialpubblicol’indicazionediOrganizzazionedi Volontariato o ODV.L’Associazioneassumelaformagiuridicadiassociazionenonriconosciuta,hastrutturademocraticaedindipendente, apartitica, laica ed ispirata ai valori costituzionali e senza fini di lucro.L’ Associazione avrà durata illimitata e fissa la propria sede in BERGAMO (BG)Iltrasferimentodellasedelegaleall’internodellostessoComunenoncomportamodificastatutariaepotràesseredeliberata dal Consiglio Direttivo.L’AssociazionepotràistituiresedisecondarieinItaliaoall’estero.L’organizzazioneedilfunzionamentodellesedisecondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.ART. 2 – StatutoL’AssociazioneèunEntedelTerzoSettoreedèdisciplinatadagliarticoli36eseguentidelCodiceCivile,dallenorme applicabilicontenutenelD.Lgs.117/2017es.m.i.,dalpresenteStatuto,daisuccessiviregolamentichesarannoemanatiedai princìpi generali dell’ordinamento giuridico. ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale.L’Associazionepersegue,senzascopodilucro,finalitàciviche,solidaristicheediutilitàsociale,perlosvolgimento prevalentementeinfavorediterzi,inviaprincipale,delleseguentiattivitàdiinteressegeneraledicuialleletterea),c),i),w), dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.In particolare l’Associazione si prefigge di:-Favorireinterventieservizisocialiaisensidell'art.1,commi1e2,dellalegge8novembre2000,n.328,e successivemodificazioni,einterventi,servizieprestazionidicuiallalegge5febbraio1992,n.104,eallalegge22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni-prestazionisocio-sanitariedicuialdecretodelPresidentedelConsigliodeiministri14febbraio2001,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-i)organizzazioneegestionediattivitàculturali,artisticheoricreativediinteressesociale,incluseattività,anche editoriali,dipromozioneediffusionedellaculturaedellapraticadelvolontariatoedelleattivitàdiinteresse generale di cui al presente articolo;-w)promozioneetuteladeidirittiumani,civili,socialiepolitici,nonchédeidirittideiconsumatoriedegliutenti delleattivitàdiinteressegeneraledicuialpresentearticolo,promozionedellepariopportunitàedelleiniziative diaiutoreciproco,incluselebanchedeitempidicuiall’articolo27dellalegge8marzo2000,n.53,eigruppidi acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:a)operare nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, impegnando i propri aderenti nella riabilitazione fisica, psichica e sociale di portatori di stomia (colo, ileo, urostomizzati) e degli incontinenti uro-fecali, favorendone il reinserimento familiare, sociale e lavorativo;b)acquisire nuove forze di volontari per l'attività di sostegno dei pazienti;c)proporsi come interlocutore privilegiato con le istituzioni, il servizio sanitario nazionale, e strutture sanitarie e assistenziali, gli organi di informazione per promuovere e tutelare i diritti umani civili e sociali dei soggetti svantaggiati di cui al punto a).L’Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.TITOLO II - ADERENTIART. 4 – AmmissioneSonoaderentidell’Associazionetuttelepersonefisiche,leorganizzazionidivolontariatoeglialtrientidelTerzoSettoreo senzascopodilucrochecondividonolefinalitàdell’Associazionees’impegnanoperrealizzarleversandol’eventualequota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.Incasodiadesioneall’AssociazionedapartedialtriEntidelTerzoSettoreosenzascopodilucro,ilnumerodelle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.Chiintendeaderireall’AssociazionedeverivolgereespressadomandaalConsiglioDirettivorecanteladichiarazionedi condividerelefinalitàchelastessasiproponeel’impegnoadapprovarneeosservarneloStatutoeglieventuali Regolamenti.IlConsiglioDirettivoècompetenteadeliberareinordinealledomandediammissionedeinuoviaderenti;ladeliberazioneè comunicata all’interessato ed annotata nel Libro degli associati.Essodeveprovvedervientroiltermineimprorogabiledigiornitrentadalricevimentodell’istanza,decorsoilqualela domanda si intende senz’altro accolta.Entrotrentagiornidalricevimentodell’istanza,incasodirigetto,ladeliberazionemotivatadeveesserecomunicatadal Consiglio Direttivo agli interessati. Incasodirigettodelladomanda,l’aspirantesociopuò,entrotrentagiornidallacomunicazionedelladeliberazione,chiedere che sull’ istanza si pronunci l’Assemblea, alla prima riunione utile.ART. 5 – Adesione e attività di volontariato.L’adesioneall’Associazioneèatempoindeterminatoenonpuòesseredispostaperunperiodotemporaneo,fermorestando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.L’adesioneall’Associazionecomportaperl’associatomaggioredietàildirittodivotonell’assemblea;inparticolare all’associatoèriconosciutoilL’adesioneall’Associazionecomportapertuttigliassociati(maggiorennioppureminorenniche, sinoalcompimentodellamaggioreetà,loeserciterannoperiltramitedeiproprigenitorioattribuitoexlegeagliesercentila responsabilitàgenitoriale)ildirittodivotonell’assemblea;inparticolareall’associatoèriconosciutoildirittodivotoper l’approvazioneelemodificazionidellostatutoedeiregolamenti,perlanominadegliorganidirettividell’associazionestessa, oltre che per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Traisocivigeunadisciplinauniformedelrapportoassociativoedellemodalitàassociative.Èpertantoespressamente esclusaognisortadilimitazionedellapartecipazioneallavitaassociativa;tuttiisocigodonodeldirittodielettoratoattivoe passivo.L’Associazionenellosvolgimentodelleproprieattivitàsiavvaleinmodoprevalentedell’attivitàdivolontariatodeipropri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.L’attivitàdivolontariatoèsvoltainmodopersonale,spontaneoegratuito,senzafinidilucro,neancheindiretti,ed esclusivamente per fini di solidarietà.L’attivitàdelvolontariononpuòessereretribuitainalcunmodo,nemmenodalbeneficiario;l’Associazionepuòrimborsareal volontariosololespeseeffettivamentesostenuteedocumentateperl’attivitàprestata,allecondizioniedentroilimiti previsti da apposito Regolamento.Laqualitàdivolontarioèincompatibileconqualsiasiformadirapportodilavorosubordinatooautonomoeconognialtro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.L’Associazionepuòassumerelavoratoridipendentioavvalersidiprestazionidilavoroautonomoodialtranatura esclusivamenteneilimitinecessariallororegolarefunzionamentooppureneilimitioccorrentiaqualificareospecializzare l’attività svolta.Inognicaso,ilnumerodeilavoratoriimpegnatinell’attivitànonpuòesseresuperiorealcinquantapercentodelnumerodei volontari.ART. 6 – Perdita della qualità di socioLa qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.Chiunqueaderisceall’AssociazionepuòinqualsiasimomentocomunicareperiscrittoalConsiglioDirettivo,lasuavolontàdi recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.L’aderentechesirendeinadempienteagliobblighidiversamento,ovveroviolalenormestatutarieoregolamentariole deliberazionidegliorganiassociativi,ovveroinpresenzadialtrigravimotivi,puòesserneesclusocondeliberazionemotivata del Consiglio Direttivo.La deliberazione è comunicata all’interessato entro trenta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.Nelcasol’esclusononcondividaleragionidell’esclusione,egli,entrotrentagiornidallacomunicazionedelladeliberazione, puòadireilCollegioArbitraledicuialpresenteStatuto;intalcasol’efficaciadelladeliberazioned’esclusioneèsospesafino alla pronuncia del Collegio stesso.ART. 7 – Volontari e Assicurazioni ObbligatorieIvolontaridell’Associazionesonoassicuraticontrogliinfortunieallemalattieconnessiallosvolgimentodell’attivitàdi volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.TITOLO III - ORGANIART. 8 – Organi dell’AssociazioneSono organi dell’Associazione:a)l’Assemblea degli aderenti;b)il Consiglio Direttivo;c)il Presidente del Consiglio Direttivo;d)l’Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.ART. 9 – Composizione dell’AssembleaL’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.Nell’AssembleahannodirittodivototuttocolorochesonoiscrittinelLibrodegliassociatiesonoinregolaconlaquota associativa.Ciascun associato ha un voto.È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.ART. 10 – ConvocazioneL’AssembleasiriuniscesuconvocazionedelPresidentedelConsiglioDirettivoalmenounavoltaall’anno,entroilmesedi aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo di esercizio.L’AssembleaèconvocatadalPresidentedell’Associazione,ancheperiltramitedelSegretario,senzaobblighidiforma,purché con mezzi idonei, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.L’avvisodevecontenerel’indicazionedelluogo,delgiornoedell’oradellariunione,siadiprimasiadisecondaconvocazione, e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.ART. 11 – Assemblea ordinariaAll’Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:a)l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;b)la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;c)nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell’Organo di controllo;d)nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e)la determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;f)l’approvazionedell’eventualeRegolamentochedisciplinal’organizzazioneedilfunzionamentodell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;g)l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni; h)l’eventualedestinazionediutilidigestionecomunquedenominati,stanteildivietodicuiagliarticoli21e23dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;i)l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio preventivo;j)ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea Ordinaria.L’assembleaordinariaèregolarmentecostituita,inprimaconvocazione,conlapresenzadialmenolametàdegliassociati, presentiinpropriooperdelega,e,insecondaconvocazione,qualunquesiailnumerodegliassociatipresentiinproprioo per delega.L’Assemblea,siainprimacheinsecondaconvocazione,deliberaamaggioranzadegliassociatipresentiinpropriooper delega.Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.Ogni aderente non può avere più di due deleghe.La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione.ART. 12 – Assemblea straordinariaAll’Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:a.la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto; b.lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;c.la devoluzione del patrimonio;d.ladeliberazionesullaresponsabilitàdeicomponentidegliorganisocialiesull’eventualepromozionedell’azione di responsabilità nei loro confronti.L’AssembleaStraordinariaèvalidamentecostituitainprimaconvocazioneconlapresenzapersonaleoperdelegadialmeno idueterzidegliassociatiedeliberavalidamenteconilvotofavorevoledialmenolametàdegliassociatipresentiinproprioo per delega.Insecondaconvocazionel’AssembleaStraordinariaèvalidamentecostituitaconlapresenzapersonaleoperdelegadi almenolametàdegliassociatiedeliberaconilvotofavorevoledellamaggioranzadegliassociatipresentiinpropriooper delega. Loscioglimentodell’Associazioneeladevoluzionedelpatrimonioresiduoaseguitodellaliquidazioneèdeliberato dall’AssembleaStraordinariaconlapresenzadeitrequartidegliassociatiinprimaconvocazioneedidueterziinseconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio per delega.Ogni aderente non può avere più di due deleghe.La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione.ART. 13 – Il Consiglio DirettivoL’AssociazioneèamministratadaunConsiglioDirettivocompostodatreacinquemembrielettidall’Assembleadeisociper la durata di quattro anni e possono essere rieletti.IlConsiglioeleggenelpropriosenounPresidente,unVicepresidenteenominaunSegretario(eventualmenteunTesoriereo unSegretario/Tesoriere),senzadirittodivotonelConsiglioDirettivo,chepuòesseresceltoanchetrapersonenon componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra persone non aderenti.Lecarichesocialisonogratuite,salvoilrimborsodellespeseeffettivamentesostenuteedocumentateperl’attivitàprestata aifinidellosvolgimentodellafunzioneentroilimitimassimiedallecondizionipreventivamenteprevistedaapposito Regolamento.IlConsigliosiriuniscedietroconvocazionedelPresidenteequandonesiafattarichiestadaalmenolametàdeisuoimembri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.PerlavaliditàdelledeliberazionioccorrelapresenzaeffettivadellamaggioranzadeimembridelConsiglioedilvoto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.IlConsiglioèpresiedutodalPresidente,insuaassenzadalVicepresidente,inassenzadientrambidalpiùanzianodietàdei presenti.DelleriunionidelConsiglioèsempreredatto,suappositolibro,ilrelativoverbalechesaràsottoscrittodalPresidenteedal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.IlConsiglioèinvestitodeipiùampipoteriperlagestioneordinariaestraordinariadell’Associazione,senzalimitazioni.Esso procedepureallapredisposizionedeibilanciedallaloropresentazioneall’Assemblea;compilaeventualiRegolamentiperil funzionamentoorganizzativodell’Associazione,lacuiosservanzaèobbligatoriapertuttigliassociatidopol’approvazione dell’Assemblea.IlConsiglioDirettivoindividueràneilimitiexlegeprevisti,leattivitàdiverserispettoaquellediinteressegenerale,purchéad esse secondarie e strumentali.Ilconsiglierechesisiaresoresponsabilediattilesividell’immaginedell’Associazioneopergravimotivipuòessererevocato con delibera dell’Assemblea. Ladeliberazioneècomunicataall’interessatoacuradelConsiglioDirettivoentrosessantagiornidallasuaadozioneedè immediatamente esecutiva.Qualorailconsiglierenoncondividaleragionichehannodeterminatoilprovvedimentodirevoca,eglipuòadireilCollegio Arbitraleentrotrentagiornidallacomunicazionedelladeliberazionedell’Assemblea;intalcasol’efficaciadellarevocaè sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Nelcasoincuiunoopiùamministratorichenonsuperinolametàdell'organodiamministrazionecessinodall'incarico, l'organodiamministrazionepuòprovvedereallalorosostituzioneattingendoallalistadeinonelettiinoccasionedelle proceduredinominadell'organoeseguendol'ordinedipreferenzaiviindicato.Icomponenticosìnominatiscadonocongli altricomponenti.Oveperqualunquemotivononvisianocandidaticheabbianotalicaratteristiche,l'assembleadovràessere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.IlvenirmenodellamaggioranzadeimembridelConsiglioDirettivo,comportaladecadenzadell’interoorgano.Intalcasoil Presidenteo,insuaassenza,ilVicePresidenteovveroilpiùanzianodietàtraimembridelConsigliorimastiincarica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.Nonpuòesserenominatoamministratore,esenominatodecadedalsuoufficio,l'interdetto,l'inabilitato,ilfallito,ochiè statocondannatoadunapenacheimportal'interdizione,anchetemporanea,daipubbliciufficiol'incapacitàadesercitare uffici direttivi.ART. 14 – Il Presidente del Consiglio DirettivoIl Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.IlPresidentedelConsiglioDirettivoèelettoamaggioranzaassolutadeivotidalConsiglionellaprimasedutaconvocatadal componente più anziano di età.Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto. L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.IlPresidentedelConsiglioDirettivorappresentalegalmentel’Associazioneneiconfrontideiterziedingiudizio;eventuali limitazionidelpoteredirappresentanzanonsonoopponibiliaiterzisenonsonoiscrittenelRegistrouniconazionaledel Terzo settore.Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.AlPresidentecompetel’espletamentodegliattidiordinariaamministrazione;incasieccezionalidinecessitàedurgenzaegli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.IlPresidenteconvocaepresiedel’Assemblea,ilConsiglioDirettivoecural’esecuzionedellerelativedeliberazioni.Presiedeal buonandamentoamministrativodell’Associazione;verifical’osservanzadelloStatutoedeiRegolamentienepromuovela riforma.Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio DirettivoIl Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.ART. 16 – Il Segretario del Consiglio DirettivoIlSegretariosvolgelafunzionediverbalizzazionedelleadunanzedell’AssembleaedelConsiglioDirettivosottoscrivendonei relativiverbali.CoadiuvailPresidenteeilConsiglioDirettivonell’espletamentodelleproprieattività.Curaaltresìlatenutae la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.ART. 17 – L’Organo di controlloL’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.L’Organo di controllo si compone di tre membri effettivi. L’Organodicontrollo,allaprimasedutautile,eleggeilsuoPresidente;imembridell’Organodicontrolloduranoincaricatre anniesonorieleggibiliealmenounodeisuoicomponentideveesseresceltotralecategoriedeisoggettidicuiall’art.2397, comma secondo, del Codice Civile.L'Organodicontrollovigilasull'osservanzadellaleggeedellostatutoesulrispettodeiprincipidicorrettaamministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.All’Organodicontrollo,inoltre,competeancheilmonitoraggiodell'osservanzadellefinalitàciviche,solidaristicheediutilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.Icomponentidell'Organodicontrollopossonoinqualsiasimomentoprocedere,ancheindividualmente,adattidiispezione edicontrollo,eatalfine,possonochiedereagliamministratorinotiziesull'andamentodelleoperazionisocialiosu determinati affari.Qualora previsto dalla Legge, all’Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIOART. 18 – Risorse economiche L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:-quote associative;-contributi degli aderenti;-contributi pubblici e privati;-rimborsi derivanti da convenzioni;-donazioni e lasciti testamentari;-rendite patrimoniali;-entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;-rimborsi spesa derivanti dall’esercizio delle attività di interesse generale;-entratederivantidalleattivitàdiversedaquellediinteressegenerale,secondarieestrumentalirispettoalle stesse, nei limiti ex lege previsti;-entrate derivanti dalle attività di cui all’art. 79 e all’art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;-entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;-ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’associazione.ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni.Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili.Tuttiibeniappartenentiall’Associazionesonoelencatiinappositoinventario,depositatopressolasededellastessae consultabile da tutti gli aderenti.L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.Ilascititestamentarisonoaccettaticonbeneficiod’inventariodalConsiglioDirettivoinarmoniaconlefinalitàstatutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.LeconvenzionisonoaccettatecondeliberadelConsiglioDirettivocheautorizzailPresidenteacompieretuttigliatti necessari per la stipula.ART. 20 – BilancioPer ogni esercizio sociale, l’associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.Ilbilanciod’esercizioèformatodallostatopatrimoniale,dalrendicontogestionale,conl’indicazionedeiproventiedegli oneri,edellarelazionedimissionecheillustralepostedibilancio,l’andamentoeconomicoegestionaledell’Associazioneele modalitàdiperseguimentodellefinalitàstatutarie.Qualorapreviste,deveesseredocumentatoilcaratteresecondarioe strumentale delle attività diverse.Ilbilanciodiesercizio,inpresenzadiricavi,rendite,proventioentratecomunquedenominateinferioriailimitiexlegeprevisti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l’anno di riferimento.Nei casi previsti dalla legge, l’associazione redigerà il bilancio sociale.EntroilmesediaprilediciascunannoilConsiglioDirettivoèconvocatoperlapredisposizionedelbilancioconsuntivo d’esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.Ibilancidebbonorestaredepositatipressolasededell’Associazioneneiquindicigiornicheprecedonol’Assembleaconvocata perlaloroapprovazione,adisposizionedituttigliassociati.Larichiestadicopieèsoddisfattadall’Associazioneaspesedel richiedente.ART. 21 – Avanzi di gestioneIlpatrimoniodell’Associazione,comprensivodieventualiricavi,rendite,proventi,entratecomunquedenominateè esclusivamenteutilizzatoperlosvolgimentodelleattivitàdiinteressegeneralemeglioindividuateall’art.3delloStatutoai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale. Èinognicasovietataladistribuzione,ancheindirettaaisensidell’art.8delD.Lgs.n.117/2017es.m.i.,diutiliedavanzidi gestione,fondieriservecomunquedenominateafondatori,lavoratoriecollaboratori,amministratoriedaltricomponenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. ART. 22 – Libri Sociali ObbligatoriL’Associazione tiene:-il Registro dei Volontari;-il Libro degli Associati;-il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;-il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;-il Libro degli Inventari nel caso di acquisto di beni.Gliassociatihannoildirittodiesaminareilibrisociali,previarichiestamotivatainoltrataalConsiglioDirettivoilquale comunicheràalrichiedentelapropriadecisioneentro15giornidalricevimentodell’istanza,specificandoleeventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.Parimenti,larichiestadiesamedelLibrodelleadunanzeedelledeliberazionidell’OrganodiControlloelacompetenzain ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso.TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALIART. 23 – ScioglimentoIncasodiestinzioneodiscioglimentoperqualunquecausadell’Associazioneilpatrimonioresiduononpotràessere distribuitotraifondatori,associati,lavoratori,collaboratori,amministratoriedaltricomponentigliorganisocialiesarà devoluto,previoparerepositivodell'Ufficiodicuiall'art.45,comma1delCTS,esalvadiversadestinazioneimpostadalla legge,adaltrientidelterzosettoresecondoledisposizionistatutarieodell'organosocialecompetenteo,inmancanza,alla Fondazione Italia Sociale.ART. 24 – Clausola compromissoriaOgnicontroversia,suscettibilediclausolacompromissoria,chedovesseinsorgeretraisociotraalcunidiessie l’Associazione,circal’interpretazioneol’esecuzionedelcontrattodiAssociazioneedelpresenteStatuto,saràrimessaal giudiziodiunCollegioArbitralecompostoditrearbitri,amichevolicompositori,duedeiqualidanominarsidaciascunadelle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.ART. 25 – Legge applicabilePerquantononprevistodalpresenteStatuto,sirinviaalladisciplina,inmateriadiEnti,contenutanelLibroIdelCodiceCivile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.Bergamo, 21 maggio 2022
STATUTO – REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE“ASSOCIAZIONE BERGAMASCA STOMIZZATI - ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO”TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALIART. 1 – Costituzione, durata e sedeÈcostituital’Associazionedenominata“ASSOCIAZIONE BERGAMASCASTOMIZZATI-Organizzazionedivolontariatoo OdV”, di seguito denominata semplicemente Associazione.L’Associazione utilizza quale acronimo “A.B.S. - OdV”.L’Associazioneutilizzerànegliatti,nellacorrispondenzaenelle comunicazionialpubblicol’indicazionediOrganizzazionedi Volontariato o ODV.L’Associazioneassumelaformagiuridicadiassociazionenon riconosciuta,hastrutturademocraticaedindipendente, apartitica,laicaedispirataaivaloricostituzionaliesenzafini di lucro.L’Associazioneavràdurataillimitataefissalapropriasedein BERGAMO (BG)Iltrasferimentodellasedelegaleall’internodellostesso Comunenoncomportamodificastatutariaepotràessere deliberata dal Consiglio Direttivo.L’AssociazionepotràistituiresedisecondarieinItaliao all’estero.L’organizzazioneedilfunzionamentodellesedi secondarie,diseguitosemplicementesezioni,sarà disciplinato da apposito Regolamento.ART. 2 – StatutoL’AssociazioneèunEntedelTerzoSettoreedèdisciplinata dagliarticoli36eseguentidelCodiceCivile,dallenorme applicabilicontenutenelD.Lgs.117/2017es.m.i.,dal presenteStatuto,daisuccessiviregolamentichesaranno emanati e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico. ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale.L’Associazionepersegue,senzascopodilucro,finalitàciviche, solidaristicheediutilitàsociale,perlosvolgimento prevalentementeinfavorediterzi,inviaprincipale,delle seguentiattivitàdiinteressegeneraledicuialleletterea),c), i), w), dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.In particolare l’Associazione si prefigge di:-Favorireinterventieservizisocialiaisensi dell'art.1,commi1e2,dellalegge8novembre 2000,n.328,esuccessivemodificazioni,e interventi,servizieprestazionidicuiallalegge5 febbraio1992,n.104,eallalegge22giugno2016, n.112, e successive modificazioni-prestazionisocio-sanitariedicuialdecretodel PresidentedelConsigliodeiministri14febbraio 2001,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.129del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-i)organizzazioneegestionediattivitàculturali, artisticheoricreativediinteressesociale,incluse attività,ancheeditoriali,dipromozionee diffusionedellaculturaedellapraticadel volontariatoedelleattivitàdiinteressegenerale di cui al presente articolo;-w)promozioneetuteladeidirittiumani,civili, socialiepolitici,nonchédeidirittideiconsumatori edegliutentidelleattivitàdiinteressegeneraledi cuialpresentearticolo,promozionedellepari opportunitàedelleiniziativediaiutoreciproco, incluselebanchedeitempidicuiall’articolo27 dellalegge8marzo2000,n.53,eigruppidi acquistosolidaledicuiall’articolo1,comma266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;Perilraggiungimentodellepropriefinalità,l’Associazione potrà:a)operare nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, impegnando i propri aderenti nella riabilitazione fisica, psichica e sociale di portatori di stomia (colo, ileo, urostomizzati) e degli incontinenti uro-fecali, favorendone il reinserimento familiare, sociale e lavorativo;b)acquisire nuove forze di volontari per l'attività di sostegno dei pazienti;c)proporsi come interlocutore privilegiato con le istituzioni, il servizio sanitario nazionale, e strutture sanitarie e assistenziali, gli organi di informazione per promuovere e tutelare i diritti umani civili e sociali dei soggetti svantaggiati di cui al punto a).L’Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex legeprevisti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.TITOLO II - ADERENTIART. 4 – AmmissioneSonoaderentidell’Associazionetuttelepersonefisiche,le organizzazionidivolontariatoeglialtrientidelTerzoSettore osenzascopodilucrochecondividonolefinalità dell’Associazionees’impegnanoperrealizzarleversando l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.Incasodiadesioneall’AssociazionedapartedialtriEntidel TerzoSettoreosenzascopodilucro,ilnumerodelle organizzazionidivolontariatodovràesseresuperioreal cinquanta per cento degli enti aderenti.Chiintendeaderireall’Associazionedeverivolgereespressa domandaalConsiglioDirettivorecanteladichiarazionedi condividerelefinalitàchelastessasiproponeel’impegnoad approvarneeosservarneloStatutoeglieventuali Regolamenti.IlConsiglioDirettivoècompetenteadeliberareinordinealle domandediammissionedeinuoviaderenti;ladeliberazione ècomunicataall’interessatoedannotatanelLibrodegli associati.Essodeveprovvedervientroiltermineimprorogabiledigiorni trentadalricevimentodell’istanza,decorsoilqualela domanda si intende senz’altro accolta.Entrotrentagiornidalricevimentodell’istanza,incasodi rigetto,ladeliberazionemotivatadeveesserecomunicatadal Consiglio Direttivo agli interessati. Incasodirigettodelladomanda,l’aspirantesociopuò,entro trentagiornidallacomunicazionedelladeliberazione, chiederechesull’istanzasipronuncil’Assemblea,allaprima riunione utile.ART. 5 – Adesione e attività di volontariato.L’adesioneall’Associazioneèatempoindeterminatoenon puòesseredispostaperunperiodotemporaneo,fermo restandoinognicasoildirittodirecessosenzaoneriperil socio.L’adesioneall’Associazionecomportaperl’associatomaggiore dietàildirittodivotonell’assemblea;inparticolare all’associatoèriconosciutoilL’adesioneall’Associazione comportapertuttigliassociati(maggiorennioppure minorenniche,sinoalcompimentodellamaggioreetà,lo eserciterannoperiltramitedeiproprigenitorioattribuitoex legeagliesercentilaresponsabilitàgenitoriale)ildirittodi votonell’assemblea;inparticolareall’associatoèriconosciuto ildirittodivotoperl’approvazioneelemodificazionidello statutoedeiregolamenti,perlanominadegliorganidirettivi dell’associazionestessa,oltrecheperl’approvazionedel bilancio d’esercizio. Traisocivigeunadisciplinauniformedelrapportoassociativo edellemodalitàassociative.Èpertantoespressamente esclusaognisortadilimitazionedellapartecipazioneallavita associativa;tuttiisocigodonodeldirittodielettoratoattivoe passivo.L’Associazionenellosvolgimentodelleproprieattivitàsiavvale inmodoprevalentedell’attivitàdivolontariatodeipropri associatiodellepersoneaderentiaglientiassociati,iscrittiin un apposito Registro.L’attivitàdivolontariatoèsvoltainmodopersonale, spontaneoegratuito,senzafinidilucro,neancheindiretti,ed esclusivamente per fini di solidarietà.L’attivitàdelvolontariononpuòessereretribuitainalcun modo,nemmenodalbeneficiario;l’Associazionepuò rimborsarealvolontariosololespeseeffettivamente sostenuteedocumentateperl’attivitàprestata,allecondizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.Laqualitàdivolontarioèincompatibileconqualsiasiformadi rapportodilavorosubordinatooautonomoeconognialtro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.L’Associazionepuòassumerelavoratoridipendentioavvalersi diprestazionidilavoroautonomoodialtranatura esclusivamenteneilimitinecessariallororegolare funzionamentooppureneilimitioccorrentiaqualificareo specializzare l’attività svolta.Inognicaso,ilnumerodeilavoratoriimpegnatinell’attività nonpuòesseresuperiorealcinquantapercentodelnumero dei volontari.ART. 6 – Perdita della qualità di socioLaqualitàdisociosiperdeperdecesso,recessoeper esclusione secondo le norme del presente Statuto.Chiunqueaderisceall’Associazionepuòinqualsiasimomento comunicareperiscrittoalConsiglioDirettivo,lasuavolontàdi recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.L’aderentechesirendeinadempienteagliobblighidi versamento,ovveroviolalenormestatutarieoregolamentari oledeliberazionidegliorganiassociativi,ovveroinpresenza dialtrigravimotivi,puòesserneesclusocondeliberazione motivata del Consiglio Direttivo.Ladeliberazioneècomunicataall’interessatoentrotrenta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.Nelcasol’esclusononcondividaleragionidell’esclusione,egli, entrotrentagiornidallacomunicazionedelladeliberazione, puòadireilCollegioArbitraledicuialpresenteStatuto;intal casol’efficaciadelladeliberazioned’esclusioneèsospesafino alla pronuncia del Collegio stesso.ART. 7 – Volontari e Assicurazioni ObbligatorieIvolontaridell’Associazionesonoassicuraticontrogliinfortuni eallemalattieconnessiallosvolgimentodell’attivitàdi volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.TITOLO III - ORGANIART. 8 – Organi dell’AssociazioneSono organi dell’Associazione:a)l’Assemblea degli aderenti;b)il Consiglio Direttivo;c)il Presidente del Consiglio Direttivo;d)l’Organodicontrolloedirevisionelegale,neicasi previsti dalla legge.ART. 9 – Composizione dell’AssembleaL’Assembleaècompostadatuttigliaderentiall’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.Nell’Assembleahannodirittodivototuttocolorochesono iscrittinelLibrodegliassociatiesonoinregolaconlaquota associativa.Ciascun associato ha un voto.ÈpresiedutadalPresidentedelConsiglioDirettivoovvero,in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.ART. 10 – ConvocazioneL’AssembleasiriuniscesuconvocazionedelPresidentedel ConsiglioDirettivoalmenounavoltaall’anno,entroilmesedi aprile,perl’approvazionedelbilancioconsuntivoedel bilancio preventivo di esercizio.L’AssembleaèconvocatadalPresidentedell’Associazione, ancheperiltramitedelSegretario,senzaobblighidiforma, purchéconmezziidonei,inoltratialmeno10giorniprima della data fissata per la convocazione.L’avvisodevecontenerel’indicazionedelluogo,delgiornoe dell’oradellariunione,siadiprimasiadiseconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare. L’Assembleadevepureessereconvocatasudomanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.L’Assembleapuòriunirsiancheinunluogodiversodallasede sociale, purché in Italia.ART. 11 – Assemblea ordinariaAll’Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:a)l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;b)la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;c)neicasiprevistidallaLegge,lanominaelarevoca dell’Organo di controllo;d)neicasiprevistidallaLegge,lanominaelarevoca delsoggettoincaricatodellarevisionelegaledei conti; e)ladeterminazionedegliindirizzigenerali dell’attività dell’Associazione;f)l’approvazionedell’eventualeRegolamentoche disciplinal’organizzazioneedilfunzionamento dell’Associazione,ivicompresiilavori assembleari;g)l’approvazionedell’eventualeRegolamentoche disciplinal’organizzazioneedilfunzionamento delle Sezioni; h)l’eventualedestinazionediutilidigestione comunquedenominati,stanteildivietodicuiagli articoli21e23delloStatutosocialeeneilimitiex lege consentiti;i)l’approvazionedelbilanciod’esercizioedel bilancio preventivo;j)ognialtroargomentodemandatopermateria, leggeoStatutoallacompetenzadell’Assemblea Ordinaria.L’assembleaordinariaèregolarmentecostituita,inprima convocazione,conlapresenzadialmenolametàdegli associati,presentiinpropriooperdelega,e,inseconda convocazione,qualunquesiailnumerodegliassociati presenti in proprio o per delega.L’Assemblea,siainprimacheinsecondaconvocazione, deliberaamaggioranzadegliassociatipresentiinproprioo per delega.Nelledeliberazionidiapprovazionedelbilanciogli amministratori non hanno diritto di voto.Ogni aderente non può avere più di due deleghe.Ladeleganonpuòessereconferitanéaimembridegliorgani amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione.ART. 12 – Assemblea straordinariaAll’Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:a.la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto; b.loscioglimento,latrasformazione,lafusioneola scissione dell’Associazione;c.la devoluzione del patrimonio;d.ladeliberazionesullaresponsabilitàdei componentidegliorganisocialiesull’eventuale promozionedell’azionediresponsabilitàneiloro confronti.L’AssembleaStraordinariaèvalidamentecostituitainprima convocazioneconlapresenzapersonaleoperdelegadi almenoidueterzidegliassociatiedeliberavalidamenteconil votofavorevoledialmenolametàdegliassociatipresentiin proprio o per delega.Insecondaconvocazionel’AssembleaStraordinariaè validamentecostituitaconlapresenzapersonaleoperdelega dialmenolametàdegliassociatiedeliberaconilvoto favorevoledellamaggioranzadegliassociatipresentiin proprio o per delega. Loscioglimentodell’Associazioneeladevoluzionedel patrimonioresiduoaseguitodellaliquidazioneèdeliberato dall’AssembleaStraordinariaconlapresenzadeitrequarti degliassociatiinprimaconvocazioneedidueterziinseconda convocazioneconilvotofavorevoledellamaggioranzadei presenti in proprio per delega.Ogni aderente non può avere più di due deleghe.Ladeleganonpuòessereconferitanéaimembridegliorgani amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione.ART. 13 – Il Consiglio DirettivoL’AssociazioneèamministratadaunConsiglioDirettivo compostodatreacinquemembrielettidall’Assembleadei soci per la durata di quattro anni e possono essere rieletti.IlConsiglioeleggenelpropriosenounPresidente,un VicepresidenteenominaunSegretario(eventualmenteun TesoriereounSegretario/Tesoriere),senzadirittodivotonel ConsiglioDirettivo,chepuòesseresceltoanchetrapersone noncomponentiilConsiglioDirettivooppureanchetra persone non aderenti.Lecarichesocialisonogratuite,salvoilrimborsodellespese effettivamentesostenuteedocumentateperl’attivitàprestata aifinidellosvolgimentodellafunzioneentroilimitimassimi edallecondizionipreventivamenteprevistedaapposito Regolamento.IlConsigliosiriuniscedietroconvocazionedelPresidentee quandonesiafattarichiestadaalmenolametàdeisuoi membriecomunquealmenoduevolteall’annoperdeliberare inordinealcompimentodegliattifondamentalidellavita associativa.Perlavaliditàdelledeliberazionioccorrelapresenzaeffettiva dellamaggioranzadeimembridelConsiglioedilvoto favorevoledellamaggioranzadeipresenti;incasodiparità prevale il voto di chi presiede.IlConsiglioèpresiedutodalPresidente,insuaassenzadal Vicepresidente,inassenzadientrambidalpiùanzianodietà dei presenti.DelleriunionidelConsiglioèsempreredatto,suapposito libro,ilrelativoverbalechesaràsottoscrittodalPresidentee dalSegretario,adisposizioneditutticolorocheneabbiano motivata ragione alla visione.IlConsiglioèinvestitodeipiùampipoteriperlagestione ordinariaestraordinariadell’Associazione,senzalimitazioni. Essoprocedepureallapredisposizionedeibilanciedallaloro presentazioneall’Assemblea;compilaeventualiRegolamenti perilfunzionamentoorganizzativodell’Associazione,lacui osservanzaèobbligatoriapertuttigliassociatidopo l’approvazione dell’Assemblea.IlConsiglioDirettivoindividueràneilimitiexlegeprevisti,le attivitàdiverserispettoaquellediinteressegenerale,purché ad esse secondarie e strumentali.Ilconsiglierechesisiaresoresponsabilediattilesivi dell’immaginedell’Associazioneopergravimotivipuòessere revocato con delibera dell’Assemblea. Ladeliberazioneècomunicataall’interessatoacuradel ConsiglioDirettivoentrosessantagiornidallasuaadozione ed è immediatamente esecutiva.Qualorailconsiglierenoncondividaleragionichehanno determinatoilprovvedimentodirevoca,eglipuòadireil CollegioArbitraleentrotrentagiornidallacomunicazione delladeliberazionedell’Assemblea;intalcasol’efficaciadella revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Nelcasoincuiunoopiùamministratorichenonsuperinola metàdell'organodiamministrazionecessinodall'incarico, l'organodiamministrazionepuòprovvedereallaloro sostituzioneattingendoallalistadeinonelettiinoccasione delleproceduredinominadell'organoeseguendol'ordinedi preferenzaiviindicato.Icomponenticosìnominatiscadono conglialtricomponenti.Oveperqualunquemotivononvi sianocandidaticheabbianotalicaratteristiche,l'assemblea dovràessereconvocataconlamassimaurgenzaconsentita per indire nuove elezioni.IlvenirmenodellamaggioranzadeimembridelConsiglio Direttivo,comportaladecadenzadell’interoorgano.Intal casoilPresidenteo,insuaassenza,ilVicePresidenteovveroil piùanzianodietàtraimembridelConsigliorimastiincarica procederà,senzaindugio,allaindizionedelleelezioniperil nuovo Consiglio Direttivo.Nonpuòesserenominatoamministratore,esenominato decadedalsuoufficio,l'interdetto,l'inabilitato,ilfallito,ochiè statocondannatoadunapenacheimportal'interdizione, anchetemporanea,daipubbliciufficiol'incapacitàad esercitare uffici direttivi.ART. 14 – Il Presidente del Consiglio DirettivoIlPresidentedelConsiglioDirettivoèanchePresidente dell’Associazione.IlPresidentedelConsiglioDirettivoèelettoamaggioranza assolutadeivotidalConsiglionellaprimasedutaconvocata dal componente più anziano di età.Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto. L’Assemblea,conilvotofavorevoledellametàpiùunodegli aderenti, può revocare il Presidente.IlPresidentedelConsiglioDirettivorappresentalegalmente l’Associazioneneiconfrontideiterziedingiudizio;eventuali limitazionidelpoteredirappresentanzanonsonoopponibili aiterzisenonsonoiscrittenelRegistrouniconazionaledel Terzo settore.IlPresidentecural’esecuzionedeideliberatidell’Assemblea dei soci.AlPresidentecompetel’espletamentodegliattidiordinaria amministrazione;incasieccezionalidinecessitàedurgenza eglipuòcompiereattidistraordinariaamministrazioneche dovrannoessereratificatidalConsiglioDirettivoappena possibile.IlPresidenteconvocaepresiedel’Assemblea,ilConsiglio Direttivoecural’esecuzionedellerelativedeliberazioni. Presiedealbuonandamentoamministrativo dell’Associazione;verifical’osservanzadelloStatutoedei Regolamenti e ne promuove la riforma.IlPresidentecuraegarantiscel’idoneapubblicitàdegliatti,dei registri e dei libri associativi.ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio DirettivoIlVicepresidentesostituisceilPresidenteogniqualvoltaquesti sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.IlsolointerventodelVicepresidentecostituisceperiterzi prova dell’impedimento del Presidente.ART. 16 – Il Segretario del Consiglio DirettivoIlSegretariosvolgelafunzionediverbalizzazionedelle adunanzedell’AssembleaedelConsiglioDirettivo sottoscrivendoneirelativiverbali.CoadiuvailPresidenteeil ConsiglioDirettivonell’espletamentodelleproprieattività. Curaaltresìlatenutaelacustodiadeilibrisocialiediquelli obbligatori per legge.ART. 17 – L’Organo di controlloL’Organodicontrolloèelettodall’Assembleadeisoci,quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.L’Organo di controllo si compone di tre membri effettivi. L’Organodicontrollo,allaprimasedutautile,eleggeilsuo Presidente;imembridell’Organodicontrolloduranoincarica treanniesonorieleggibiliealmenounodeisuoicomponenti deveesseresceltotralecategoriedeisoggettidicuiall’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.L'Organodicontrollovigilasull'osservanzadellaleggeedello statutoesulrispettodeiprincipidicorrettaamministrazione, nonchésull'adeguatezzadell'assettoorganizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.All’Organodicontrollo,inoltre,competeancheilmonitoraggio dell'osservanzadellefinalitàciviche,solidaristicheediutilità sociale,nonché,qualoraprevisto,attestacheilBilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.Icomponentidell'Organodicontrollopossonoinqualsiasi momentoprocedere,ancheindividualmente,adattidi ispezioneedicontrollo,eatalfine,possonochiedereagli amministratorinotiziesull'andamentodelleoperazionisociali o su determinati affari.QualoraprevistodallaLegge,all’Organodicontrolloèpure deputato il controllo contabile.TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIOART. 18 – Risorse economiche L’Associazionetraelerisorseeconomicheperilproprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:-quote associative;-contributi degli aderenti;-contributi pubblici e privati;-rimborsi derivanti da convenzioni;-donazioni e lasciti testamentari;-rendite patrimoniali;-entratederivantidaattivitàdiraccoltafondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;-rimborsispesaderivantidall’eserciziodelleattività di interesse generale;-entratederivantidalleattivitàdiversedaquelledi interessegenerale,secondarieestrumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;-entratederivantidalleattivitàdicuiall’art.79e all’art.84delD.lgs.117/17,neilimitiexlege previsti;-entratedaattivitàcommerciali,neilimitiexlege previsti;-ognialtraattivitàcompatibileconlefinalità perseguite dall’associazione.ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni.Ilpatrimoniodell’Associazioneècostituitodabenimobilie immobili.Tuttiibeniappartenentiall’Associazionesonoelencatiin appositoinventario,depositatopressolasededellastessae consultabile da tutti gli aderenti.L’importodellaquotaassociativaannualeèstabilitodal Consiglio Direttivo.Ilcontributoassociativoèintrasmissibileadeccezionedei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.Leerogazioniliberaliindenaroeledonazionisonoaccettate dal Consiglio Direttivo.Ilascititestamentarisonoaccettaticonbeneficiod’inventario dalConsiglioDirettivoinarmoniaconlefinalitàstatutarie, delegandoilPresidentealcompimentodituttigliatti necessari.LeconvenzionisonoaccettatecondeliberadelConsiglio DirettivocheautorizzailPresidenteacompieretuttigliatti necessari per la stipula.ART. 20 – BilancioPerognieserciziosociale,l’associazioneredigeunbilanciodi esercizio e un bilancio preventivo.L’eserciziosocialedecorredalgiorno1gennaioeterminail31 dicembre di ogni anno.Ilbilanciod’esercizioèformatodallostatopatrimoniale,dal rendicontogestionale,conl’indicazionedeiproventiedegli oneri,edellarelazionedimissionecheillustralepostedi bilancio,l’andamentoeconomicoegestionale dell’Associazioneelemodalitàdiperseguimentodellefinalità statutarie.Qualorapreviste,deveesseredocumentatoil carattere secondario e strumentale delle attività diverse.Ilbilanciodiesercizio,inpresenzadiricavi,rendite,proventio entratecomunquedenominateinferioriailimitiexlegeprevisti,puòessereredattonelleformedelrendicontoper cassa.Ilbilanciopreventivocontieneleprevisionidientrataedi uscita per l’anno di riferimento.Neicasiprevistidallalegge,l’associazioneredigeràilbilancio sociale.EntroilmesediaprilediciascunannoilConsiglioDirettivoè convocatoperlapredisposizionedelbilancioconsuntivo d’esercizioedelbilanciopreventivodasottoporrepoi all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.Ibilancidebbonorestaredepositatipressolasede dell’Associazioneneiquindicigiornicheprecedono l’Assembleaconvocataperlaloroapprovazione,a disposizionedituttigliassociati.Larichiestadicopieè soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.ART. 21 – Avanzi di gestioneIlpatrimoniodell’Associazione,comprensivodieventuali ricavi,rendite,proventi,entratecomunquedenominateè esclusivamenteutilizzatoperlosvolgimentodelleattivitàdi interessegeneralemeglioindividuateall’art.3delloStatutoai finidell'esclusivoperseguimentodifinalitàciviche, solidaristiche di utilità sociale. Èinognicasovietataladistribuzione,ancheindirettaaisensi dell’art.8delD.Lgs.n.117/2017es.m.i.,diutiliedavanzidi gestione,fondieriservecomunquedenominateafondatori, lavoratoriecollaboratori,amministratoriedaltricomponenti degliorganisociali,anchenelcasodirecessoodiognialtra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. ART. 22 – Libri Sociali ObbligatoriL’Associazione tiene:-il Registro dei Volontari;-il Libro degli Associati;-illibrodelleadunanzeedelledeliberazioni dell’Assemblea;-illibrodelleadunanzeedelledeliberazionidel Consiglio Direttivo;-il Libro degli Inventari nel caso di acquisto di beni.Gliassociatihannoildirittodiesaminareilibrisociali,previa richiestamotivatainoltrataalConsiglioDirettivoilquale comunicheràalrichiedentelapropriadecisioneentro15 giornidalricevimentodell’istanza,specificandoleeventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.Parimenti,larichiestadiesamedelLibrodelleadunanzee delledeliberazionidell’OrganodiControlloelacompetenzain ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso.TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALIART. 23 – ScioglimentoIncasodiestinzioneodiscioglimentoperqualunquecausa dell’Associazioneilpatrimonioresiduononpotràessere distribuitotraifondatori,associati,lavoratori,collaboratori, amministratoriedaltricomponentigliorganisocialiesarà devoluto,previoparerepositivodell'Ufficiodicuiall'art.45, comma1delCTS,esalvadiversadestinazioneimpostadalla legge,adaltrientidelterzosettoresecondoledisposizioni statutarieodell'organosocialecompetenteo,inmancanza, alla Fondazione Italia Sociale.ART. 24 – Clausola compromissoriaOgnicontroversia,suscettibilediclausolacompromissoria, chedovesseinsorgeretraisociotraalcunidiessie l’Associazione,circal’interpretazioneol’esecuzionedel contrattodiAssociazioneedelpresenteStatuto,saràrimessa algiudiziodiunCollegioArbitralecompostoditrearbitri, amichevolicompositori,duedeiqualidanominarsida ciascunadelleparticontendentieilterzodaiduearbitricosì elettio,incasodidisaccordo,dalPresidentedelTribunaledi Bergamo.Gliarbitrigiudicherannoexbonoetaequo,senzaformalitàdi procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.ART. 25 – Legge applicabilePerquantononprevistodalpresenteStatuto,sirinviaalla disciplina,inmateriadiEnti,contenutanelLibroIdelCodice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.Bergamo, 21 maggio 2022